URF: CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI


Si tratta di favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone da parte dei nuclei familiari, in particolare quelli incorsi in una contrazione del reddito, anche a causa della crisi economica originata dall’emergenza sanitaria COVID-19.

La rinegoziazione dei canoni verrà gestita con supporto delle organizzazioni di rappresentanza di proprietari e inquilini; tale misura, infatti, consente di conciliare gli interessi di inquilino e proprietario attraverso un’azione solidale di redistribuzione delle risorse volte a diminuire il rischio di morosità e di eventuali sfratti che rappresentano un danno per entrambe le parti contrattualmente coinvolte.

Sono beneficiari diretti del contributo i proprietari di alloggi a fronte della avvenuta rinegoziazione del contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato da almeno un anno (alla data di presentazione della domanda di contributo), con conduttori residenti nell’alloggio, ovvero, se non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione, ed aventi un ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 35.000,00.

La riduzione del canone deve essere di almeno il 20% del canone originario e applicata per una durata minima di 6 mesi; il canone mensile rinegoziato non può comunque superare € 800,00.

Il contributo è pari:

A) durata tra 6 e 12 mesi: 70% del mancato introito, comunque non superiore a € 1.500,00;

B) durata tra 12 e 18 mesi: 80% del mancato introito, comunque non superare a € 2.500,00;

C) durata oltre 18 mesi: 90% del mancato introito, comunque non superiore a € 3.000,00;

2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2,

comma 1 L. 431/98) a concordato (art. 2, comma 3 L. 431/98)

Il canone mensile del nuovo contratto a canone concordato non può comunque superare € 700.

Il contributo è pari all’80% del mancato introito, calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto, con contributo massimo non oltre € 4.000,00.

La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali, al netto delle spese condominiali ed accessorie.

REQUISITI

Per l’ammissione al contributo, al momento della presentazione della domanda, devono sussistere le seguenti condizioni:

A1) Cittadinanza Italiana; oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea; oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

B) Per il nucleo familiare del conduttore, ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore ad € 35.000,00;

C) Conduttori residenti ovvero, se non residenti, titolari o contitolari del contratto di locazione;

D) Contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato da almeno 1 anno.

E) Rinegoziazione del contratto di locazione in essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

 VINCOLI DEL LOCATORE

Il locatore si impegna a comunicare tempestivamente all’ente erogatore del contributo:

•l’eventuale termine anticipato del contratto di locazione, impegnandosi altresì in tal caso alla restituzione della quota di contributo eventualmente ricevuta per le mensilità non dovute;

•l’avvenuta erogazione, a proprio beneficio, del contributo statale derivante dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/07/21 – Prot. 1801/202;

Il locatore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’ente erogatore eventuali morosità del conduttore, affinché anche attraverso il supporto dell’ente erogatore possa essere messa in atto ogni azione preventiva ad evitare l’avvio di procedure di sfratto.

 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di contributo può essere presentata dalla data di esecutività del presente atto fino alla scadenza annuale del programma, ovvero fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

E’ ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare. Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell’anno, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

Le domande saranno poi trasmesse all’Ufficio Casa dell’Unione della Romagna Faentina via PEC dell’URF pec@cert.romagnafaentina.it

Rif. Ufficio Casa dell’Unione della Romagna Faentina: 0546/691522

 In foto: il modulo per la domanda

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